Nuova legge sul comportamento
Si riportano di seguito i contenuti della Legge che interessano la scuola secondaria di secondo grado.
· L’art. 13 “Ammissione dei candidati interni” comma 2 lett. d) del D. Lgs 62/2017 viene così riformulato:
“L’ammissione all’Esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. E’ ammesso all’Esame di Stato, salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti: votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.
Nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell’esame conclusivo del secondo ciclo.
Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa deliberazione, il voto dell’insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.
Nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del percorso di studi.”
All’art. 15 “Attribuzione del credito scolastico” del D. Lgs 62/2017 dopo il comma 2 è inserito il seguente comma 2-bis: “Il punteggio più alto nell’ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi”.
· Al fine di ripristinare la cultura del rispetto, di affermare l’autorevolezza dei docenti delle istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione e formazione, di rimettere al centro il principio della responsabilità e di restituire piena serenità al contesto lavorativo degli insegnanti e del personale scolastico, nonchè al percorso formativo delle studentesse e degli studenti, con uno o più Regolamenti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, si provvede alla revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti.
· I Regolamenti di cui sopra sono adottati nel rispetto dell’autonomia scolastica nonchè nel rispetto dei seguenti principi:
· apportare modifiche al Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, 249 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”, al fine di riformare l’istituto dell’allontanamento della studentessa e dello studente dalla scuola per un periodo non superiore a quindici giorni, in modo che:
1. l’allontanamento dalla scuola, fino a un massimo di due giorni, comporti il coinvolgimento della studentessa e dello studente in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare;
1. l’allontanamento dalla scuola di durata superiore a due giorni comporti lo svolgimento, da parte della studentessa e dello studente, di attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche e individuate nell’ambito degli elenchi predisposti dall’amministrazione periferica del Ministero dell’istruzione e del merito. Tali attività, se deliberate dal consiglio di classe, possono proseguire anche dopo il rientro in classe della studentessa e dello studente, secondo principi di temporaneità, gradualità e proporzionalità;
· apportare modifiche al Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni”, in modo da:
1. prevedere che l’attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi e la conseguente non ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato avvengano anche a fronte di comportamenti che configurano mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con riferimento alle violazioni previste dal regolamento di istituto;
1. prevedere che l’attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi in fase di valutazione periodica comporti il coinvolgimento della studentessa e dello studente oggetto della valutazione in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato tale voto;
1. conferire maggiore peso al voto di comportamento della studentessa e dello studente nella valutazione complessiva, riferito all’intero anno scolastico, in particolar modo in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico nonchè delle studentesse e degli studenti;
1. prevedere che, per le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che abbiano riportato una valutazione pari a sei decimi nel comportamento, il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, sospenda il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva e assegni alle studentesse e agli studenti un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale; la mancata presentazione dell’elaborato prima dell’inizio dell’anno scolastico successivo o la valutazione non sufficiente da parte del consiglio di classe comportano la non ammissione della studentessa e dello studente all’anno scolastico successivo;
1. e) prevedere la votazione in decimi per la valutazione periodica e per quella finale degli
apprendimenti delle studentesse e degli studenti del secondo ciclo di istruzione, in ciascuna
delle discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali per i licei di cui al Decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, e dalle Linee guida per gli istituti
tecnici e professionali di cui rispettivamente al Decreto del Presidente della Repubblica
15 marzo 2010, n. 88, e del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 61.
· Misure a tutela dell’autorevolezza e del decoro delle istituzioni e del personale scolastici
Con la sentenza di condanna per i reati commessi in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell’esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni, è sempre ordinato, oltre all’eventuale risarcimento dei danni, il pagamento di una somma da euro 500 a euro 10.000 a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell’istituzione scolastica di appartenenza della persona offesa.
La misura è in linea con le disposizioni della Legge 4 marzo 2024, n. 25, recante “Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 15 marzo 2024.
Tale disposizione legislativa intende contrastare il crescente fenomeno degli atti di aggressione da parte di studenti e genitori nei confronti del personale della scuola. La norma opera su due livelli: da un lato, prescrive azioni di prevenzione e monitoraggio degli episodi; dall’altro, inasprisce le pene collegate a reati commessi nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.
Sul versante penalistico e delle sanzioni ad esso collegate, vengono apportate le modifiche di seguito elencate agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale.
· articolo 61 c.p., Circostanze aggravanti comuni: si introduce, tra le circostanze aggravanti di reato, l’aver agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell’esercizio delle sue funzioni;
· articolo 336 c.p., Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale: la pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso da un genitore o da un tutore dell’alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola;
· 341-bisc.p., Oltraggio a pubblico ufficiale: la pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso da un genitore o da un tutore dell’alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola.
Tutto ciò detto, si invitano quanti in intestazione ad una attenta e approfondita lettura del testo di legge in parola.
Pubblicato il 06-12-2024